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Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito
previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge
finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione
del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze –dipartimento del Tesoro – ha
comunicato in data 25 gennaio 2010 che il tasso d'inflazione programmato
per il 2010 è pari a 1,5%.
I
limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse
scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2010-2011,
come dal seguente prospetto in euro:
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per i nuclei familiari formati dal
seguente numero di persone |
limite massimo di reddito per
l'anno scolastico 2009-2010 riferito all'anno d'imposta 2008
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rivalutazione in ragione dell’1,5%,
con arrotondamento all’unità di euro superiore |
limite massimo di reddito espresso
in euro per l'a.s. 2010-2011 riferito all'anno d'imposta 2009
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1 |
4.871,00 |
74,00 |
4.945,00 |
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2 |
8.081,00 |
122,00 |
8.203,00 |
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3 |
10.388,00 |
156,00 |
10.544,00 |
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4 |
12.406,00 |
187,00 |
12.593,00 |
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5 |
14.423,00 |
217,00 |
14.640,00 |
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6 |
16.347,00 |
246,00 |
16.593,00 |
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7 e oltre |
18.266,00 |
274,00 |
18.540,00 |
La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio
1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa
di iscrizione), a € 15,13 (tassa di frequenza) e a € 15,13 (tassa ritiro
diplomi).
Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato
comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo
anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche
erariali.
L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di
gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.226.
L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che
l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si
realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006,n.296.
Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64
della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche
nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via
transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui al comma 624 dell’art.1 della legge
296/2006.
Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al
secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore. |